Economia Vitivinicola Mondiale
GIANFRANCO TEMPESTA
MONICA FIORILO
3. PARADIGMI E MODELLI DEL MERCATO VINO
Alla Francia va riconosciuto il merito di avere per prima iniziato a regolamentare il mercato del vino. A partire dai primi anni del 1900, dopo diverse lotte sociali, processi giudiziari, sollevamenti popolari, successivi accordi tra proprietari e viticoltori, molte discussioni parlamentari, alterne vicende e l’interruzione della guerra, finalmente nasce la legge del 6 maggio 1919; questa tenta di rispondere alle difficoltà della filiera viticola minata dalla sovrapproduzione e dalle frodi. Si tratta, per il legislatore, di rispondere alle crisi scoppiate in Linguadoca e nella Champagne, le due regioni più importanti in termini di valore della produzione se comparate alla modesta Borgogna.
Viene così coniato il termine “Appellation d’Origine” la nostra denominazione d’origine e, nel 1935, “Appellation d’Origine Contrôlée” la denominazione di origine controllata; questa impostazione legislativa è stata, dal 1970, la base dei regolamenti europei e degli Stati associati all’OIV (Organisation International de la Vigne et du Vin), adeguando normative, costruzione giuridica e modello economico alle esigenze di ogni Paese membro (fig. 6.4: Paradigmi e Modelli).
Si tratta dello sforzo per codificare i vini, con l’obiettivo di garantirne l’autenticità, proteggere la qualità ed evitare la truffa. Vengono così caratterizzate le differenti tipologie di vini con l‘anima della tipicità, che si può definire con l’emblema trittico “Locale, leale e costante”, valida per ogni terroir, condensando il tutto in un marchio collettivo con fulcro nel toponimo, un diritto di proprietà intellettuale.
Uno dei punti caratteristici nell’applicazione delle AOC (le nostre DOC) resta lo scarto tra le norme iniziali del mercato che avevano portato alla loro nascita, ciò può essere affermato in base anche alle ricostruzioni storiche, e quelle che attualmente reggono le leggi e lo scambio dei vini. In effetti l’inquadramento giuridico del mercato dei vini non è consistito in una semplice esplicitazione, attraverso la legge, delle pratiche adottate nell’area da proteggere, così come la formula degli “usi locali, leali e costanti” delle leggi del 1919 e del 1935 lasciano intendere. Vi è stata, infatti, un’evoluzione nella loro applicazione e, così, la pratica delle equivalenze è stata fortemente ristretta, quella del taglio con altri vini vietata e sono apparse molte nuove denominazioni.
I vini di qualità sono quindi una ricchezza patrimoniale, frutto dell’esperienza dell’uomo attraverso i secoli. Le denominazioni d’origine, protette da queste leggi, sono patrimonio culturale e allo stesso tempo marchio collettivo di proprietà dell’insieme dei produttori, che non preclude la sperimentazione ma non accetta le creazioni ex novo e le fantasie commerciali.
Si tratta della proprietà collettiva degli attori economici, basata su una costruzione giuridica che riconosce la proprietà del marchio collettivo ai sindacati viticoli, quali rappresentanti legali dei produttori, gestori di un marchio di diritto pubblico. Per l’Italia la proprietà rimane allo Stato.
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