L’Italia del Vino e delle Cantine

GIANFRANCO TEMPESTA
MONICA FIORILO - MAURO CATENA
INDICE DEL CAPITOLO

1. VINO

Bruegel

I vini hanno acquisito nel tempo una classificazione di tipo piramidale secondo criteri legali di qualità crescente rispettando una gerarchia alla cui base si situa il vino generico, seguito dal vino varietale e dai vini a denominazione (DOP e IGP). Nel dettaglio la classificazione dei vini a partire dal vertice della piramide è la seguente(6):

Nelle DO il vincolo al territorio è prevalente e le normative puntuali; per le IG le aree di coltivazione sono più ampie secondo la logica della piramide che presuppone vocazionalità via via meno definite andando dal vertice alla base ( aumento dell’areale di coltivazione) e prevale l’indicazione varietale.

IMG2Ciascuna DO è soggetta a un Disciplinare di Produzione il cui rispetto, da parte degli operatori di filiera, è certificato da enti terzi (ad esempio Valoritalia) indicati nel disciplinare.

I disciplinari di produzione contengono normative puntuali di tipo obbligatorio e facoltativo, a cui i produttori devono attenersi e che costituiscono oggetto della suddetta certificazione.

I vini ante imbottigliamento sono sottoposti ad analisi chimico-fisica presso i Laboratori autorizzati e al successivo esame organolettico da parte della Commissione di Degustazione tra cui quelle istituite presso la Camera di Commercio.

Le attuali normative permettono l’Indicazione Varietale ai vini da tavola senza riferimento al territorio di produzione; categoria emergente ma con forti limitazioni rispetto ad altri paesi UE in merito alle varietà indicabili, ma non analizzata in questo documento.

Per offrire un dato orientativo la piramide della qualità del vino italiano, si riparte come segue (nostre elaborazioni su dati AGEA e FEDERDOC riferiti alla produzione di vino del 2015):

 

(6) REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
Articolo 93
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;

b) "indicazione geografica", l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: i) possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica;

(7) LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238 Art. 28

 

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